domenica 28 febbraio 2016

Nasce il Progetto ilizia - Gruppo di volontariato che già da 1 anno opera per l'AUTO AIUTO nella Depressione in Gravidanze e nel post PArtum


E finalmente Ieri ci siamo Costituite come GRUPPO di VOLONTARIATO legalmente riconosciuto!
Grazie a tutte le mamme che quotidianamente aiutano le altre mamme e un grazie di tutto cuore va alle mamme che hanno firmato per la costituzione del Progetto Ilizia, di cui metterò a breve a disposizione il link.
L'Auto aiuto è la prima attività ma in futuro ne faremo tante altre sempre per le mamme e i familiari in difficoltà!
Un super abbraccio,
Raffaella

STATUTO PER IL Gruppo DI VOLONTARIATO
________PROGETTO ILIZIA________
ART. 1
(Denominazione e sede)
L’organizzazione di volontariato, denominata: <<PROGETTO ILIZIA>> assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via Angelo Riello 1 bis nel comune di Padova
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato << PROGETTO ILIZIA >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità)
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito sociale
2. L'Associazione nasce per opera di un gruppo di volontari con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà ed assistenza, residenziale e non, rivolti a soggetti affetti da disturbi della Salute Mentale nelle Mamme in Gravidanza e nel Post Partum e di sostegno alle loro famiglie.
3. L'Associazione sì propone di raggiungere i suoi obiettivi attivando opportuni e qualificati interventi professionali anraverso lo svolgimento delle seguenti attività :
a) Formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti ed i loro familiari
b) Creare un servizio domiciliare per le pazienti non in grado di muoversi
c) Attivare un servizio di risposta telefonica per raggiungere lo scopo esplicitato nel paragrafo precedente
d) Attivare un servizio elettronico (Social Network) per raggiungere lo scopo esplicitato nel paragrafo precedente
e) Informare i pazienti, le famiglie, e più in generale l'opinione pubblica, sui disturbi della Salute Mentale in Gravidanza e nel Post Partum.
f) Indirizzare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della Salute Mentale quali Mamme in Gravidanza e nel Post Partum, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sarutarie.
g) Organizzare corsi ed incontri a carattere scientifico e didattico:
* per volontari, anche di altre associazioni, per dare loro una preparazione specifica;
* per i pazienti e i loro familiari.
* per gli operatori della salute mentale e del sostegno alla maternità (come ostetriche, ginnecologi,pediatri, teratologi,neonatologi, genetisti ecc.)
h) Organizzare e/o partecipare ad iniziative o manifestazioni aventi lo scopo di attivare progetti, coerenti con le finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con altre srtrutture;
i) Contribuire con opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private, ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della Salute Mentale in Gravidanza e nel Post Partum.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6
(Ammissione)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Sono previste 4 categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)
1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità della Associazione, chiedono di aderirne, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività della Associazione.
2. L'ammissione dei nuovi soci, previa domanda di adesione in cui l'aspirante dichiara di conoscere ed accettare lo Satuto dell’ Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuterà la rispondenza alle condizioni esposte nel paragrafo precedente; l'ammissione decorrerà dalla data della delìbera.
3. I Soci hanno tutti eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
1. I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di partecipare alle attività della Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale divulgativo
2. I Soci hanno l'obbligo, nel rispetto del presente Statuto, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata, di rispettare gli eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota annuale di adesione.
3. Tutte le prestazioni fornire dai Soci sono a titolo graruito.
ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

  • comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione
  • inosservanza dei principi e delle norme dello Scaruco, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie
  • mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo
  • indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 9
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 10
(L’assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11

(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 12
(Convocazione)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
ART. 18
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
ART. 21
(Bilancio)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 22
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 23
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 26
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.


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